Istruttoria e gestione delle denunce presentate dalle società al REA, delle iscrizioni presentate al Registro delle Imprese ed inerenti sedi secondarie

Responsabile sostitutivo: Abate Pietro

Uffici responsabili

Descrizione


Tipo di procedimento

procedimenti ad istanza di parte


Responsabile di procedimento

Alessia Coratella


Responsabile di provvedimento

Il Conservatore del Registro Imprese di Roma - Barbara Cavalli


Breve descrizione del procedimento

Istruttoria e gestione delle denunce presenta al REA da imprese individuali e società


Uffici, orari e recapiti per le istanze

 

Struttura REA - Imprese individuali e artigiane

tel 06/52082343

 e-mail: reaindividualieartigiane@rm.camcom.it


Documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Vedere la pagina dedicata: Denuncia inizio, modifica, cessazione attività


Tipo di provvedimento finale

Iscrizione

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: No
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: No
5 giorni

Costi per l'utenza

Telematica tramite conto prepagato Telemaco

Riferimenti normativi

Codice Civile

L. n. 580/1993

D.P.R. n. 581/1995

Servizio online

https://www.rm.camcom.it/pagina823_tutti-i-servizi-della-cciaa.html

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative al procedimento

posta elettronica ordinaria

Strumenti di tutela

TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO: l'interessato può chiedere di esercitare il diritto di accesso secondo le modalità previste dal regolamento Camerale che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Camera di Commercio di Roma ALTRE FORME DI TUTELA: PER LE DENUNCE REA: è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al TAR o, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, al Presidente della Repubblica PER LE ISCRIZIONI AL REGISTRO IMPRESE: è possibile ricorrere al Giudice del Registro Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2191 Codice Civile. IN CASO DI INERZIA: decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al Segretario Generale quale titolare del potere sostitutivo, così come individuato con Determinazione n. 26 del 02/05/2012, affinché il procedimento si concluda in un termine pari alla metà del termine originariamente previsto ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter Legge 241/90.

Contenuto pubblicato il 02-04-2014 - Aggiornato il 12-06-2024

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