Informazioni generali
Istruttoria e gestione delle denunce presentate dalle società al REA, delle iscrizioni presentate al Registro delle Imprese ed inerenti sedi secondarie
Responsabile sostitutivo:
Abate Pietro
Uffici responsabili
Descrizione
Tipo di procedimento
procedimenti ad istanza di parte
Responsabile di procedimento
Alessia Coratella
Responsabile di provvedimento
Il Conservatore del Registro Imprese di Roma - Barbara Cavalli
Breve descrizione del procedimento
Istruttoria e gestione delle denunce presenta al REA da imprese individuali e società
Uffici, orari e recapiti per le istanze
Struttura REA - Imprese individuali e artigiane
tel 06/52082343
e-mail: reaindividualieartigiane@rm.camcom.it
Documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
Vedere la pagina dedicata: Denuncia inizio, modifica, cessazione attività
Tipo di provvedimento finale
Iscrizione
Chi contattare
Termine di conclusione
Conclusione tramite silenzio assenso:
No
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato:
No
5 giorni
Costi per l'utenza
Telematica tramite conto prepagato Telemaco
Riferimenti normativi
Codice Civile
L. n. 580/1993
D.P.R. n. 581/1995
Servizio online
https://www.rm.camcom.it/pagina823_tutti-i-servizi-della-cciaa.htmlModalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative al procedimento
posta elettronica ordinaria
Strumenti di tutela
TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO:
l'interessato può chiedere di esercitare il diritto di accesso secondo le modalità previste dal regolamento Camerale che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Camera di Commercio di Roma
ALTRE FORME DI TUTELA:
PER LE DENUNCE REA: è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al TAR o, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, al Presidente della Repubblica
PER LE ISCRIZIONI AL REGISTRO IMPRESE: è possibile ricorrere al Giudice del Registro Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2191 Codice Civile.
IN CASO DI INERZIA: decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al Segretario Generale quale titolare del potere sostitutivo, così come individuato con Determinazione n. 26 del 02/05/2012, affinché il procedimento si concluda in un termine pari alla metà del termine originariamente previsto ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter Legge 241/90.
Contenuto pubblicato il 02-04-2014 - Aggiornato il 12-06-2024